ATA: RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE

ATA AGGIORNAMENTO INSERIMENTO GRADUATORIE III FASCIA: RICORSO PER VALUTAZIONE 6 PUNTI PER IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO ANCHE NON IN COSTANZA DI NOMINA.
Ricorso per il riconoscimento del punteggio pari a 6 per il servizio militare ed equiparato prestato non in costanza di nomina.

Lo staff dei legali UNIFAD ha deciso di avviare ricorso al Tar Lazio finalizzato al riconoscimento del punteggio ( 6 punti ) per il servizio militare o ad esso equiparato prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell’accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA.
Lo staff legale ritiene che il riconoscimento del servizio prestato “non costanza di nomina” non possa essere valutato in misura ridotta e minore rispetto al punteggio prestato in costanza di nomina.
Più precisamente il Ministero dell’Istruzione attualmente riconosce per il servizio prestato “non costanza di nomina” nelle instaurande graduatorie ATA:
Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Per UNIFAD, la discriminazione consiste proprio nel maggiore riconoscimento in termini di punteggio per il servizio militare “in costanza di nomina”, ossia prestato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa come Ata.
Difatti il Miur illegittimamente riconosce per tale servizio ( prestato in costanza di nomina ) il seguente punteggio: Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
La superiore discriminazione rileva in virtù del contrasto con l’. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 laddove precisa: che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La giurisprudenza amministrativa ( e di merito ) si è già pronunziata favorevolmente ( Su tutte: Consiglio di Stato con sentenze n. 8213/2019 e sentenza n. 8234/2019 del 02 dicembre 2019) ritenendo per l’appunto che : “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento… Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.

Per aderire al ricorso al Tar ( per il cui deposito è richiesta la partecipazione di minimo 20 ricorrenti) occorre inoltrare ENTRO E NON OLTRE IL 30.3.2021

Per aderire scrivi a: contenziososcuolaitalia@gmail.com

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