Scatti di anzianità per contratti a tempo determinato, spettano sempre. Nessuna prescrizione

Quella di vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata a tempo determinato senza alcuna discriminazione rispetto ai colleghi a tempo determinato, ha comportato, in Italia, una pluralità di contenziosi, non sempre dall’esito favorevole per i lavoratori.

Contenziosi nei quali si eccepiva la discriminazione come sussistente tra lavoratori precari e lavoratori assunti a tempo indeterminato, violandosi precetti comunitari. Precetti non assoluti. Basta pensare quanto sostenuto ad esempio dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea con Sentenza 20 settembre 2018, n C-466/17.
Quando ha affermato che “in linea di principio, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all’insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati. Di tal ché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l’applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.”
La Corte d’Appello di Catania Sez. lavoro, Sent., 05-04-2019 riconosce, invece, un pronunciamento di diritto favorevole per il lavoratore.
Fatto:
Con ricorso un docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione in base a diversi contratti a tempo determinato, deduceva di avere diritto, in virtù del principio di parità di trattamento tra i lavoratori assunti a termine e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e chiedeva l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, con attribuzione degli scatti o classi stipendiali maturati in ragione del servizio prestato, con la condanna del Ministero al pagamento delle differenze tra quanto erogato e quanto dovuto.
Con sentenza n. 86/2017 il Tribunale di Caltagirone accertava il diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata e condannava il Miur a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata con i contratti a tempo determinato stipulati a partire dall’anno scolastico 2000/2001 e al pagamento delle eventuali differenze retributive oltre interessi legali dal dovuto al saldo, compensando le spese processuali.
In particolare, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate il Tribunale distingueva il termine di prescrizione del diritto all’anzianità di servizio maturata, da quello del diritto alle differenze retributive maturate, concludendo che riguardo al primo, operava il termine di prescrizione decennale e riguardo al secondo quello quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c. decorrente dalla scadenza di ciascun contratto a termine. Dichiarava, quindi, prescritte le differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
L’anzianità di servizio e la prescrizione
L’anzianità di servizio non costituisce uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti, quale quello alla progressione economica. L’anzianità di servizio, dunque, quale fatto giuridico non si prescrive ma costituisce il presupposto di fatto per l’attribuzione del diritto a contenuto patrimoniale relativo al conseguimento della progressione stipendiale. L’eventuale prescrizione di alcuni compensi arretrati non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che debbono essere liquidati nella misura dovuta come se quello precedente, maturato ma estinto per prescrizione, fosse stato corrisposto ( Cassazione civile sez. lav., 27/02/2004, n.4076 L’anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto. Cfr Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. S.U. 28 luglio 1986, n. 4812, Cassazione civile, sez. lav., 19/10/1988, n. 5677 ; Consiglio di Stato, sez. VI, 20/12/2012, n. 6578; Cassazione civile, sez. lav., 19/01/1999, n. 477; Corte appello Catania 8.11.2018 Maniscalco/MIUR).
Per aderire al ricorso scrivi a: info.unifad@gmail.com

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