Congedo parentale: perché i primi 30 giorni devono essere retribuiti per intero se richiesti entro i 12 anni del bambino

Se c’è stata una norma mai applicata in virtù di Orientamenti restrittivi dell’ARAN e del MIUR nonostante la chiarezza del CCNL Scuola, è quella del pagamento per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale se richiesti fino al tempo massimo consentito ovvero 8 anni del bambino fino al 2015, e 12 anni ora a seguito delle novità apportate dalle leggi n. 80 e 81 del 2015 che hanno appunto esteso il congedo parentale per figli fino ai 12 anni di età.
Andiamo con ordine.
L’art. 12 comma 4 del CCNL Scuola chiarisce che:
“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero”.
Mentre quindi l’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, il Contratto Scuola (su “indicazione” dell’art. 1 comma 2 del T.U. 151/2001) deroga tale norma in melius e prevede che i primi 30 giorni, fruiti nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 (ovvero 8 anni fino alla modifica della Legge 80/2015 e ora 12 anni), siano retribuiti al 100%.
Sostanzialmente il Contratto dispone il pagamento per intero se i primi 30 giorni sono fruiti nell’arco di tutto il periodo previsto dalla legge.
La Suprema Corte di Cassazione – sesta sezione civile – con ordinanza n. 3606 e del 7 marzo 2012 ha affermato che allorché i CCNL prevedano un trattamento economico più favorevole per i primi mesi di congedo parentale detto trattamento più favorevole (retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale) spetti anche se il bambino ha superato i tre anni (quindi fino agli 8).
Dello stesso tenore la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1424/11 3 gennaio 2012 che ha riconosciuto ad una docente il diritto alla retribuzione intera del congedo, se fruito per la prima volta dopo i 3 anni del bambino (quindi fino agli 8).
Sulla materia è anche intervenuto l’USR Umbria che, non potendosi sottrarre ai numerosi quesiti ricevuti sull’argomento, è pervenuto alle nostre stesse conclusioni (sottolineando però che sono ben supportate dalle sentenze in questione) ma ha posto un limite: quello della Ragioneria dello Stato.
Una norma così chiara che nella realtà non è mai stata applicata perché ARAN, MIUR e Ragioneria dello Stato hanno posto un veto a priori smentito poi dalle sentenze citate perché appunto non supportato dalla norma, e disconoscendo di fatto ciò che il CCNL prevede molto chiaramente come trattamento di miglior favore.
Ma ora c’è di più.
Dal momento che la Legge n. 80/2015 (e la n. 81/2015 che ha reso le modifiche definitive) ha esteso la possibilità del congedo parentale fino ai 12 anni, applicando ora alla lettera il nostro Contratto i primi 30 giorni di congedo (se quindi mai fruiti prima) dovrebbero essere pagati per intero anche se richiesti dopo i 6 anni del bambino e quindi fino ai 12 anni appunto perché tale è il periodo di astensione dal lavoro previsto dal novellato art. 32.
Ma, come si sa, ciò non avviene in quanto così come la norma non veniva rispettata prima (i primi 30 giorni di congedo venivano infatti pagati solo se fruiti entro i 3 anni del figlio e non fino agli 8), non viene rispettata neanche adesso, infatti ci risulta che i primi 30 giorni di congedo sono retribuiti solo fino ai 6 anni e non fino ai 12 come invece dovrebbe essere.
Ribadendo che ciò non è corretto perché così facendo non si rispetta il dettato contrattuale, ci si augura che con il nuovo CCNL si possa fare maggiore chiarezza al riguardo cercando ovviamente di non indietreggiare rispetto ad un diritto che dovrebbe essere acquisito.

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