"
<\/a><\/div>
\n
<\/i><\/a><\/div>\n
\n \n \n \n \n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/g>\n <\/svg>\n <\/i>\n
Tutto Scuola<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n
I TERMINI REALI DELLA SELEZIONE DEI DOCENTITutti i docenti presenti nelle graduatorie dei precari hanno conseguito la vecchia e validissima laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 CFU (crediti formativi universitari) oltre a presentare e discutere (nel caso del 3+2) due tesi di laurea. Occorrono, inoltre, almeno tre anni di servizio nella scuola statale.Non basta: serve pure l'abilitazione. Ecco allora percorsi formativi abilitanti che, superando la concezione nozionistica della valutazione mediante uniche prove d\u2019esame, assicurano una reale selezione ex ante, in considerazione dell\u2019esperienza professionale, in itinere, con diversi esami universitari, ed ex post con l'esame conclusivo (nel triennio accademico 2013\/2016 quasi 3 candidati su 10 non sono stati ammessi all\u2019esame finale per il mancato superamento di singoli esami del piano di studio dei cosiddetti PAS). La formazione specialistica per l\u2019insegnamento viene erogata dalle universit\u00e0 pubbliche mediante corsi (TFA, PAS) preordinati all\u2019acquisizione di CFU nei seguenti SSD (settori scientifico-disciplinari): didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione per la didattica. A conclusione degli esami di profitto, gli aspiranti docenti accedono a un ulteriore esame, di competenza ministeriale, abilitante all\u2019insegnamento.Non \u00e8 finita. La legge prevede anche un periodo di prova per verificare sul campo la capacit\u00e0 del docente di svolgere la funzione in tutte le sue sfaccettature e cio\u00e8: facolt\u00e0 comunicative e relazionali con gli alunni, con i colleghi, con le famiglie e con il dirigente scolastico; capacit\u00e0 di insegnare la disciplina e di valutare correttamente gli allievi; rispetto delle regole di deontologia professionale. L'attivit\u00e0 dell'insegnante \u00e8 monitorata e valutata al termine dell'anno scolastico dal dirigente e dal comitato di valutazione. Nel piano assunzionale straordinario per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, infine, si ipotizza che ove il docente non sia in possesso dell'abilitazione il neo-immesso in ruolo debba conseguire il titolo durante l'anno di prova frequentando un percorso accademico ad hoc. Il suo mancato conseguimento costituir\u00e0 causa di rescissione unilaterale del contratto di nomina in ruolo.Sen. Mario Pittoni Responsabile Scuola Lega Vicepresidente Commissione Cultura<\/div>\n\n